GIUSTIZIA VENDICATORIA O VENDICATIVA?

Una storia Giudiziaria.

Premessa


Il processo Condizionato.

All’intersezione tra “vendicativo” e “vendicatorio” si colloca l’atto di vendetta: l’atto che infligge un’offesa in risposta a un’offesa subìta. V’è però, tra atto vendicativo e atto vendicatorio, una fondamentale differenza: all’atto vendicativo è attribuito significato da processi interni alla psiche della persona offesa; all’atto vendicatorio è attribuito significato da una norma (sociale o giuridica). L’atto vendicativo è «intimamente connesso» alla sofferenza patita a causa dell’offesa ed è meramente inteso a «sfogare la passione» (Westermarck 1932) della persona offesa; l’atto vendicatorio è invece «imposto all’individuo come un dovere, che lo costringe ad agire anche nel caso in cui il sentimento vendicativo sia del tutto assente» (Breteau & Zagnoli 1984). La serenità del giudizio si può avere soltanto quando è assicurata la totale indipendenza del giudice. In mancanza di tale condizione si può incorrere in atti di giustizia vendicativa. Il nostro codice prevede rimedi al verificarsi di condizioni in cui non è assicurata l’indipendenza del giudice come ad esempio la deroga alla competenza territoriale o gli istituti dell'astensione o della ricusazione.

Introduzione


Gli interrogativi di una storia giudiziaria.

La storia giudiziaria che si racconterà, accende i riflettori sui retroscena e viene inquadrata nel contesto sociale e politico in cui si è sviluppata. Essa pone seri e fondati interrogativi. 

Il contesto nazionale è quello dei primi anni 90, gli anni dell’aggressione giudiziaria al fenomeno politico corruttivo, gli anni del ciclone “Violante” che colora, al sud, il fenomeno di mafia, gli anni in cui i rappresentanti istituzionali calabresi vengono decimati a colpi di 416 bis.  Se qualche parlamentare non può essere abbattuto per fatti corruttivi si scomoderanno altri filoni, scovando sul passato politico la cui storia viene fatta raccontare a due collaboratori.

La giustizia vendicatoria se interpretata da un magistrato che insegue teoremi di cui è profondamente convinto e che vuole provare in sede giudiziaria, è un magistrato sereno, imparziale, indipendente?

Se il teorema ha come oggetto la esistenza di un organico rapporto tra eversione di destra e ndrangheta teso a coltivavare progetti eversivi e separatisti, rispetto a questo tema di prova, è indifferente che l’inquirente sia un magistrato culturalmente orientato a sinistra, militante di Magistratura democratica, o invece altro magistrato di diverso orientamento?

Ed ancora, cosa dire se il magistrato giudicante è parte lesa in un procedimento parallelo che vede il giudicando imputato principale della condotta offensiva ed invece di astenersi prosegue il processo emettendo sentenza di condanna. 

E di più, cosa pensare, se il procuratore generale della Corte di Appello ed i giudici della stessa che celebrano il processo dell’imputato vengono a sapere che le loro utenze telefoniche erano state sottoposte a controllo perché sospettati di favorire una soluzione assolutoria. Cosa pensare del fatto che la giurisdizione reggina mentre era chiamata a giudicare l’imputato è la stessa che promuove un'azione penale contro lo stesso che finisce imputato a Catanzaro quale protagonista di una azione di aggressione mediatica contro magistrati reggini alcuni dei quali si costituiscono parte civile nel processo. 

E’ corretto che un magistrato inquirente in un procedimento cerchi di avere un colloquio informale con l’indagato il quale respinge la sollecitazione dichiarando di essere disponibilissimo ad essere sentito se convocato formalmente. Quale sarà la reazione dell’inquirente in questo caso? 

E’ verosimile ritenere che i fatti, certi ed inoppugnabili, sopra menzionati possano avere alterato e condizionato la vicenda giudiziaria che, in sede di procedimento custodiale, ha sicuramente prodotto ordinanze custodiali sbagliati. Tanto è possibile affermare atteso che i provvedimenti custodiali emessi nell’ambito del proc. Olimpia, Fata Morgana e Mammasantissima vengono annullati dalla suprema Corte di Cassazione.

A prescindere dalla componente vendicativa nelle vicende giudiziarie non vi è dubbio alcuno che la mancanza di serenità ed imparzialità del magistrato può determinare l’errore giudiziario.

La sezione contiene tutti gli atti processuali di “OLIMPIA”, lo stralcio del processo relativo alla posizione Romeo, gli atti del processo “Caso Reggio”, gli atti relativi alle misure di prevenzione, gli atti del processo “Gotha”, gli atti del processo “Reghion”.

Costituirà un ricco archivio di atti giudiziari utilizzati dall’accusa nei vari processi in cui era imputato Romeo

I più significativi atti processuali saranno esaminati ed inquadrati nel contesto socio-politico in cui maturavano avendo riguardo di valutare a posteriori, sulla base di emergenze fattuali inconfutabili, la imparzialità e serenità di alcuni magistrati che sono stati protagonisti dell’azione penale e di altri che hanno avuto ruoli di giudicanti.

La valutazione dei dati che saranno offerti tendono a fare riflettere sul perché di un accanimento giudiziario ultratrentennale.

Preliminarmente verranno poste all’attenzione del lettore alcune riflessioni sugli elementi strutturali, sui meccanismi del processo, che hanno potuto determinare l’errore giudiziario.